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La soluzione per la gestione delle segnalazioni da parte dei propri collaboratori in merito a violazioni e irregolarità

La Piattaforma

La soluzione offerta è basata sull’applicativo Globaleaks, software di whistleblowing gratuito ed open-source che usa la Licenza AGPL. GlobaLeaks vanta una larga comunità di utenti, che lavorano costantemenete insieme per migliorare il software e la sua documentazione.

 

Il software è stato progettato dal centro studi Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, associazione no-profit impegnata sui temi della trasparenza e della difesa dei diritti umani digitali ed è conforme alle recenti leggi sulla protezione dei whistleblower.

 

 

  • Gestione anonima dei processi

  • Criptazione e tracciabilità dei flussi informativi

  • Rispetto degli standard normativi

  • Fruibilità rapida ed immediata dei dati

  • Repository dei documenti

Il servizio

 

La soluzione offerta è comprensiva delle seguenti attività:

 

  • Hosting: l’applicativo è installato in private cloud.

  • Configurazione: attività di supporto al fine di individuare e condividere le impostaizoni di base e conseguente predisposizione del questionario, configurazione degli utenti “riceventi”, dell’integrazione nel proprio sito aziendale.

  • Formazione: agli utenti riceventi verrà fornita una formazione iniziale sulle modalità di utilizzo e gestione delle eventuali segnalazioni.

  • Assistenza: servizio di ticketing per le richieste di assistenza, modifiche alla configurazione e segnalazioni di eventuali malfunzionamenti.

  • Consulenza organizzativa e fornitura di policy.

Contesto normativo di riferimento

 

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto in Italia la disciplina per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. Whistleblowing). Essa impone, sia agli enti pubblici sia a quelli privati, la creazione di procedure specifiche ecanali dedicati che consentano di segnalare l’illecito salvaguardando, pur con alcuni limiti, la riservatezza dell’identità del segnalante. Inoltre, sono previste misure (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno) volte ad evitare la ritorsione del datore di lavoro contro il dipendente, a cui si accompagnano sanzioni per l’ipotesi in cui il lavoratore segnalante subisca atti discriminatori.

L’articolo 2 estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. La disposizione, dunque, modifica l’articolo 6 del Dlgs 231/2001 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell’ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono stati aggiunti all’articolo 6 tre nuovi commi.
Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente prevede uno o più canali che, a tutela dell’integrità dell’ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l’ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. I modelli di organizzazione devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Mentre si è previsto l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Il comma 2-ter prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all’ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l’adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

L’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame al Senato, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l’interesse all’integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.
Costituisce invece violazione dell’obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito. In questi casi non trova dunque più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

    Caratteristiche tecniche

    Product as a service

    anonimato garantito

    data base configurabile

    Multiutente

    Multi Azienda

    Architettura Web based

    Agevolmente modificabile in base alle esigenze